Anche l’amante ha dei diritti !!
Durante un processo penale presso il tribunale di Vicenza, l’amante del defunto ha chiesto il risarcimento danni.
Il procedimento riguardava la vicenda di un uomo morto in seguito ad un incidente stradale in cui è stato investito ed ucciso.
Il tribunale di Vicenza ha accolto la domanda di risarcimento non solo per la moglie dell’uomo deceduto, ma anche per la sua amante / fidanzata, con la quale intratteneva una storia d’amore da circa sette mesi.
Entrambe le donne si sono costituite parte civile sostenendo di aver subito un danno non patrimoniale per la morte del loro uomo.
Il giudice ha analizzato attentamente e verificato le prove portate dall’amante. Nelle stesse si prospettava una vita insieme all’uomo defunto non appena questi avesse ottenuto il divorzio dalla moglie.
Il giudice ha ritenuto che anche nei confronti della nuova compagna ci fosse un danno. Ha pertanto ha sancito il diritto al risarcimento proprio come la moglie dell’uomo deceduto.
Sentenze precedenti
Per quanto possa sembrare una novità , c’è da dire che questa sentenza non è stata la prima ad aver risarcito un danno non patrimoniale.
Infatti successe la stessa cosa anche durante un processo alla Corte di Appello di Milano nel 2012. In questo caso fu sancito il diritto al risarcimento ad una ragazza per “l’uccisione del fidanzato”.
Il giudice, anche in quell’occasione, ritenne plausibile il danno alla ragazza.
In particolare stabilì che ha diritto al risarcimento chi “con la vittima aveva un solido legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali“.
Il tribunale di Firenze specificò poi nel 2015 che la convivenza non fosse più un requisito indispensabile per la richiesta del risarcimento del danno. Pertanto decretò il risarcimento alla fidanzata superstite anche se i due giovani ancora non convivevano, perché stavano comunque condividendo un progetto di vita futura insieme.
Nel 2017 la Corte di Cassazione riconobbe infine il risarcimento dei danni ai nipoti di un anziano signore ucciso da un pirata della strada.
In quel caso il giudice ritenne opportuno risarcire non solo i nipoti che convivevano con l’uomo, ma anche quelli non conviventi, ritenendo che non è plausibile non risarcire dei nipoti legati alla figura del nonno solo per il fatto che non condividevano lo stesso tetto.
Non è plausibile pensare che giovani nipoti debbano convivere col nonno per sostenere di aver subito un danno affettivo per la morte di un uomo con il quale avevano un grado di parentela e quindi affettivo.
Questi sono casi in cui di fronte alla legge, i giudici danno importanza e sostenibilità alla causa a valori come sentimenti, amore, affetto e dolore.