IL VACCINO OBBLIGATORIO E’ANTICOSTITUZIONALI? SI! Ed ecco perché!
IL VACCINO OBBLIGATORIO E’ANTICOSTITUZIONALI? SI! Ed ecco perché!
L’obbligatorietà della vaccinazione anti COVID-19 introdotta dall’articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario – espressamente definita dal legislatore quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese” da “operatori di interesse sanitario che svolgono le attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali” -, unitamente alla introduzione del c.d. Green Pass, anticostituzionale per molti, ha riacceso in Italia il dibattito sulla c.d. compatibilità dei vaccini obbligatori con la nostra Carta Costituzionale.
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L’art. 32 Costituzione
A questa domanda, in linea di principio, dovremmo innanzitutto partire dal preciso tenore letterale dell’art. 32 della Costituzione.
Art. 32 Cost. – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Dunque, secondo la nostra Costituzione, la salute non è soltanto un “diritto dell’individuo“, ma è anche un “interesse della collettività“.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale
Su questo presupposto, ribadiamo, in linea di principio, la Corte Costituzionale ha sempre dato una doppia chiave di lettura a detta norma costituzionale sul quale partire: da un lato la tutela del cittadino, il suo diritto alla salute e il suo diritto di autodeterminarsi (c.d. libertà di scegliere le cure); dall’altro, l’interesse pubblico e collettivo alla salute che, per l’effetto, può comportare l’obbligo per i singoli ad essere sottoposti a trattamenti sanitari ma a due condizioni: disposti in forza di legge (c.d. riserva di legge) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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IL VACCINO OBBLIGATORIO E’ ANTICOSTITUZIONALI? SI! Ed ecco perché!
La sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2018 – Rel. Cartabia.
A tal proposito, respingendo un ricorso della Regione Veneta, la sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2018 – Rel. Cartabia ha a tal proposito statuito che: “la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994).
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I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni.
In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall’art. 32 Cost.), anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del 2004).
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